Perchè le pensioni di invalidità non vengono calcolate ai fini ISEE ed invece vengono calcolate ai fini dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza?

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Perchè le pensioni di invalidità non vengono calcolate ai fini ISEE ed invece vengono calcolate ai fini dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza?

La problematica è dettata, in entrambi i casi, dall’aumento delle pensioni di invalidità a seguito della Sentenza 152/20 della Corte Costituzionaleche aveva portato ad un aumento variabile delle pensioni percepite da persone con invalidità civile totale, ciechi civili assoluti e sordi.

Cerchiamo di spiegare i motivi che hanno portato, in molti casi, alla decurtazione delle somme ed in altri, all’azzeramento totale della percezione del RdC, partendo da un assunto: sia la pensione di invalidità che il Reddito di Cittadinanza sono trattamenti assistenziali, che vengono concessi alla presenza di determinati presupposti e che sono cumulabili tra loro ma entro un certo limite e solo a determinate condizioni che analizzeremo nel proseguo.

 

LA PENSIONE DI INVALIDITA’ DEVE ESSERE INSERITA NEL CALCOLO DELL’ISEE?

Occorre innanzitutto precisare che la pensione di invalidità civile non genera reddito e non è necessario inserirla nella dichiarazione dei redditi.

Attenzione però a non confondere la pensione di invalidità civile con la pensione di invalidità di tipo previdenziale (che richiede, oltre ad una invalidità superiore ai 2/3 anche il versamento di almeno 5 anni di contributi); quest’ultima va inserita in dichiarazione ed è soggetta a tassazione.

Orbene, chiarito questo punto, rispondiamo alla domanda. 

NO

La Legge del 26 maggio 2016 n. 89, emanata a seguito di alcune sentenze del Consiglio di Stato, che avevano già sollevato la problematica, ha introdotto l’art. 2 sexies, il quale specifica che dal reddito disponibile ai fini del calcolo dell’ISEE, vanno esclusi i trattamenti erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione di una condizione di disabilità.

Sulla base di quanto detto si escludono:

  • i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione della condizione di disabilità, (cioè le c.d. prestazioni di assistenza) laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF sono esclusi dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011;
  • mentre qualora i suddetti trattamenti siano percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, essi sono da includere nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del Decreto Legge citato.
  • in luogo di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Già una circolare dell’Istituto nel 2016 (n. 137) aveva escluso il calcolo sia della pensione di invalidità (di tipo assistenziale e di quella previdenziale) e sia per l’indennità di accompagnamento.

É poi di pochi giorni fa un “errore” nel computo da parte dell’INPS il quale, nel rendere attuativo quanto disposto dalla Corte Costituzionale, aveva in un primo tempo conteggiato quegli aumenti nell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che aumentando a propria volta avrebbe in pratica vanificato gli aumenti stessi, salvo poi ammettere l’errore ed adoperarsi immediatamente per elidere i vari disagi creati. 

 

LA PENSIONE DI INVALIDITA’ VA CONSIDERATA AI FINI DEL REDDITO DI CITTADINANZA?

SI

La pensione di invalidità civile è ricompresa all’interno del reddito familiare e quindi se ne tiene conto per il calcolo del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza.

A dircelo è il comma 6 dell’art. 2 del D.L n. 4 2019 istitutivo del Reddito di Cittadinanza che prevede che, ai fini del diritto al sussidio, il reddito familiare:

  • debba essere calcolato al netto dei trattamenti di assistenza (ad esempio, la pensione d’invalidità o inabilità civile, l’assegno di frequenza ecc.) non più in godimento eventualmente inclusi nell’Isee; 
  • debba includere i trattamenti di assistenza in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, escluse le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè erogate a prescindere dal reddito proprio o del nucleo familiare.

Abbiamo detto che sia la pensione di invalidità che il Reddito di Cittadinanza sono trattamenti assistenziali ed, in quanto tali, non sono interamente cumulabili tra loro, questo al fine di evitare che sia riconosciuto un doppio trattamento assistenziale.

Il Reddito di Cittadinanza pertanto, può solamente integrare la pensione di invalidità fino al raggiungimento di una determinata soglia che varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare ed il loro reddito familiare.

CHE COSA É SUCCESSO IL 27 GENNAIO 2022 ALL’ATTO DELLA CORRESPONSIONE DEGLI IMPORTI DA PARTE DELL’INPS?

L’Istituto, si è limitato a calcolare la pensione di invalidità percepita come reddito familiare ma non più con i parametri previsti prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 ma con i nuovi parametri ed in base agli aumenti da essa disciplinati.

D’altronde, l’intervento della Consulta era stato effettuato successivamente all’entrata in vigore del DL istitutivo del RdC.

E pertanto è successo che è stata raggiunta quella determinata soglia (variabile in base ai componenti del nucleo familiare) più “facilmente” (appunto per via degli aumenti calcolati) e così molte famiglie si sono viste decurtare o azzerare l’importo. 

POSSIBILI SOLUZIONI

Già nel 2019, al tempo dell’approvazione della Legge sullo stesso Reddito di cittadinanza, le Associazioni maggiormente rappresentative avevano messo in risalto l’iniquità di conteggiare le pensioni di invalidità nel cumulo del reddito familiare, sottolineando che si sarebbero create situazioni che avrebbero danneggiato pesantemente molte famiglie di persone con disabilità.

Tali situazioni si sono create ora a seguito di un aumento delle pensioni di invalidità che invece di favorire le famiglie in situazioni complesse, le sfavorisce ulteriormente.

La soluzione auspicabile (e francamente unica possibile) è che si intervenga urgentemente a livello legislativo per effettuare un correttivo ai parametri di calcolo delle pensioni di invalidità nel reddito familiare per la concessione del Reddito di Cittadinanza, adattandoli agli aumenti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020.

http://www.handylex.org/news/2022/01/29/perche-le-pensioni-di-invalidita-non-vengono-calcolate-ai-fini-isee-ed-invece-vengono-calcolate-ai-fini-dell-erogazione-del-reddito-di-cittadinanza-o-della-pensione-di-cittadinanza

29 Gennaio 2022

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

 

 

 

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